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Certificati e dichiarazioni sostitutive: anno nuovo, vita nuova!

29 dicembre 2011

Certificati e dichiarazioni sostitutive: anno nuovo, vita nuova!
Pubblica amministrazione: Niente più certificati dall´1 gennaio 2012
 
Dal 1° gennaio 2012, le PPAA non accetteranno più i certificati, che saranno rimpiazzati dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio
Con la direttiva del Ministero della pubblica amministrazione e semplificazione, la n. 14/2011, firmata il 22 dicembre scorso, viene attuata la decertificazione nei rapporti fra Pa e privati.
 
Direttiva n. 14/2011 - La direttiva recante adempimenti urgenti per l´applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all´articolo 15 della legge n. 183/2011, la cosiddetta legge di stabilità 2012, ha previsto l´entrata in vigore dal 1° gennaio 2012 delle modifiche proprio in tema di certificati e dichiarazioni sostitutive del Dpr 445 /2000.
 
Decertificazione - Le disposizioni della legge di stabilità 2012 sono dirette a consentire proprio la completa decertificazione nei rapporti tra amministrazione e soggetti privati, in specie l´acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati, solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell´atto di notorietà.
 
Legge di stabilità 2012 - Nella direttiva entrata in vigore lo scorso 22 dicembre, vengono rammentate le principali novità introdotte con la legge di stabilità 2012, coordinate dallo stesso provvedimento, a firma del nuovo ministro Filippo Patroni Griffi, successore pro tempore dell´ex ministro Renato Brunetta.
 
Certificati rilasciati dalla PA - Queste novità riguardano in primo luogo, le certificazioni rilasciate dalle PPAA, su stati, qualità personali e fatti, che sono valide e utilizzabili solo nei rapporti fra soggetti privati. I certificati sono poi sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, nel caso di rapporti con gli organi della PPAA e i gestori di pubblici servizi. Sulla base di questa novità, nella direttiva si prevede che dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni e i gestori non possono più accettarli, né richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano una violazione dei doveri di ufficio ai sensi dell´articolo 74, comma 2, lettera a) del Dpr n. 445 del 2000.
 
La dicitura - Altra novità introdotta dalla legge di stabilità riguarda il fatto che sui certificati deve essere apposta a pena di nullità, la dicitura: ‘il presente certificato non può essere prodotto agli organi della PA o ai privati gestori di pubblici servizi´. Le amministrazioni e i gestori devono conseguentemente adottare le misure organizzative necessarie per evitare che dal 1° gennaio 2012 vengano prodotte certificazioni nulle per l´assenza della predetta dicitura. Inoltre, il rilascio di certificati che ne sono privi, integra la violazione dei doveri di ufficio a carico del responsabile.
 
Ufficio responsabile - Le amministrazioni certificanti, inoltre, devono individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissioni dei dati o l´accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. Questo adempimento risulta indispensabile, anche per permettere idonei controlli a campione, delle dichiarazioni sostitutive.
Le amministrazioni certificanti, tramite l´ufficio responsabile, devono individuare e rendere note, con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l´efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d´ufficio dei dati e per effettuare i controlli. La mancata risposta alle richieste di controllo entro 30 gg comporta la violazione dei doveri di ufficio ed è presa in considerazione ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei responsabili dell´omissione.
 
Certezza pubblica - Questo quadro normativo, ricordato dalla direttiva n. 14 del 2011, ha il merito di assicurare le certezze pubbliche, con l´acquisizione d´ufficio dei dati o dei documenti e gli idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Conseguentemente, l´articolo 43, comma 5 del Dpr 445 del 2000, prevede che le informazioni devono essere conseguite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.
 
DigitPa - Da ultimo, la direttiva ricorda come l´articolo 58, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 ha previsto che, al fine di agevolare l´acquisizione di ufficio e il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti dati e informazioni su stati, qualità personali e fatti, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica, predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPa, consultabili al sito internet www.digitpa.gov.it, apposite convenzioni volte a disciplinare proprio le modalità di accesso ai dati da parte delle PPAA, senza oneri a loro carico