Domande frequenti
Elenco di risposte alle domande più frequenti raccolte dalle richieste di assistenza dei cittadini.
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Anagrafe e Stato Civile
La Legge 76/2016 riguardante la: “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” dal comma 36 al comma 65 regolamenta le convivenze di fatto riguardanti sia coppie omosessuali che eterosessuali.
Diritti: i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.
In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
Potere di rappresentanza: ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. La designazione di cui sopra è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.
Diritti inerenti la casa: in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto. Nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto”
Diritti all’assegnazione della casa popolare: nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.
Impresa familiare: si prevede che al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.
Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno: è esteso al convivente di fatto la possibilità di essere nominato tutore o curatore o amministratore di sostegno del convivente.
Risarcimento del danno: in caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, al convivente superstite nell’individuazione del danno risarcibile si applicheranno gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.”
Chi può costituire una convivenza di fatto La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, che siano:
residenti nel Comune di Garbagnate Milanese e coabitanti allo stesso indirizzo; non vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione; non unite, tra loro o con terzi, da matrimonio o da unione civile. Come dichiarare una convivenza di fatto Gli interessati che intendono registrare la loro convivenza di fatto e sono già iscritti all’anagrafe come residenti del Comune di Garbagnate Milanese allo stesso indirizzo, possono presentare l’apposita dichiarazione di costituzione di convivenza di fatto, sottoscritta da entrambi, direttamente all’Ufficio Anagrafe – Piazza De Gasperi, 1, muniti di un documento di identità. Per coloro che intendano trasferirsi da altro Comune, o, se già residenti a Garbagnate Milanese, trasferirsi ad altro indirizzo, dovranno far pervenire l’apposita dichiarazione di costituzione di convivenza di fatto, unitamente alla dichiarazione di residenza per iscrizione anagrafica da altro Comune o cambio di indirizzo secondo le modalità già previste per tali procedure.
Come dichiarare la cessazione di una convivenza di fatto La convivenza di fatto può estinguersi per:
- a) matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;
- b) decesso di un convivente;
- c) cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio);
- d) cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi La cessazione della convivenza di fatto può essere comunicata, da uno o entrambi i conviventi, presentando apposita dichiarazione direttamente all’Ufficio Anagrafe – Comune di Garbagnate Milanese, Piazza De Gasperi, 1, muniti di un documento di identità.
Certificazione L’anagrafe rilascia certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto che può essere richiesta agli sportelli anagrafici, nel rispetto della normativa sull’imposta di bollo.
Contratto di convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il professionista, entro i successivi dieci giorni dalla stipula, provvede alla trasmissione della copia del contratto al Comune di residenza dei conviventi.
Cosa serve fare per dare vita a un’unione civile tra persone dello stesso sesso?
Ai sensi della Legge n. 76/2016, possono costituire unione civile, due persone dello stesso sesso e maggiorenni qualora dichiarino di:
- non essere sposati o parti di altra Unione Civile (art 1 c. 4 lett a L.76/2016)
- non essere interdetti per infermità di mente (art 1 c. 4 lett b L.76/2016.)
- non avere rapporti di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione tra di loro (art 1 c. 4 lett c L.76/2016.)
- non aver conseguito una condanna definitiva per omicidio consumato o tentato sul coniuge o sulla parte dell’Unione civile dell’altra (art 1 c. 4 lett d L.76/2016)
La richiesta di costituzione dell’unione civile può essere presentata all’ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta.
L’iter procedurale si divide in 2 fasi:
- prima fase: richiesta di costituzione di unione civile formalizzata con un processo verbale;
- seconda fase: costituzione dell’unione mediante la sottoscrizione dell’atto di unione civile.
I cittadini stranieri, per poter presentare istanza di unione civile, dovranno produrre il nulla osta alla costituzione dell’unione civile rilasciato dal proprio Consolato in Italia, legalizzato ai sensi di legge, allegando il proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda di matrimonio con rito civile o religioso deve essere presentata all’Ufficio di Stato Civile. Per le pubblicazioni gli interessati, o persona da loro incaricata, devono presentarsi all’Ufficio di Stato Civile nei giorni di apertura.
Successivamente, viene concordato un appuntamento con i futuri sposi per la firma della pubblicazione e nel frattempo l’ufficio provvede alle verifiche e alla produzione dei documenti necessari. Le pubblicazioni rimangono esposte 8 giorni all’Albo on-line pubblicato sul sito del Comune di Garbagnate Milanese.
Alla scadenza dell’affissione, e di ulteriori tre giorni previsti per eventuali ricorsi di terze persone in Tribunale, viene rilasciato il nulla osta alla cerimonia.
Il matrimonio in ogni caso deve svolgersi entro 180 giorni dalla pubblicazione.