Ricorda: ai sensi dell’Ordinanza del Ministero della Salute (e successive proroghe) e dell’Art. 672 del Codice Penale, in tutte le aree comuni, urbane e nei luoghi aperti al pubblico, è OBBLIGATORIO:
- l’uso del guinzaglio, di misura non superiore a 1,50 metri.
- avere con sé una museruola (da applicare in caso di rischio o su richiesta delle Autorità).
- provvedere all’immediata raccolta delle deiezioni e alla pulizia del suolo.
I proprietari o i detentori sono sempre responsabili – sia civilmente che penalmente – dei danni o lesioni causati dall’animale, anche se smarrito o fuggito (Art. 2052 Codice Civile).
I trasgressori saranno segnalati alle autorità competenti e soggetti a sanzioni amministrative.
Grazie per la collaborazione!