IMPOSTA DI SOGGIORNO

Servizio attivo

Il Comune di Garbagnate Milanese con Delibera di cc n. 32 del 4/11/2024 ha istituito a decorrere dal 1^ aprile 2025 l'imposta di soggiorno, dovuta da chiunque pernotti nelle strutture ricettive site nel territorio e non sia residente.


A chi è rivolto

L'imposta è dovuta dalle persone fisiche non residenti nel comune di Garbagnate Milanese che pernottano nelle strutture ricettive, come definite in linea di principio dalla Legge  Regionale in materia di turismo, nonché negli immobili destinati alla locazione breve  di cui all'art. 4 del DL n. 50/2017.

Descrizione

L’imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

Il Comune di Garbagnate Milanese, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 4 novembre 2024, ha istituito, a decorrere dal 1^ aprile 2025, l’Imposta di Soggiorno, dovuta da chiunque pernotti nelle strutture ricettive site nel territorio comunale e non sia residente nel Comune di Garbagnate Milanese.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 11 novembre 2024 sono state approvate le tariffe per l’anno 2025 dell’imposta  di soggiorno.

L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti e viene articolata in maniera differenziata tra le diverse categorie delle strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, secondo criteri di gradualità.

L’imposta è applicata:

  1. per l’intera durata del soggiorno per le strutture ricettive alberghiere (alberghi o hotel, residenze turistico- alberghiere, alberghi diffusi, condhotel);
  2. Fino al massimo di quattordici pernottamenti e/o alloggiamenti consecutivi per le strutture ricettive non alberghiere ( case per ferie, ostelli per la gioventù, foresterie lombarde, locande, case appartamenti per vacanze, bed& breakfast, rifugi, aziende ricettive all’aria aperta), nonché immobili destinati alla locazione breve o per finalità turistiche di cui all’art. 4 del D.L. n. 50/2017. Dal quindicesimo giorno di soggiorno consecutivo in poi l’imposta non è dovuta.

Copertura geografica

Strutture ricettive site su tutto il territorio comunale.

Come fare

Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di responsabile degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta nonché di tutti gli adempimenti previsti dal vigente Regolamento Comunale,  deve provvedere alla fine di ogni trimestre alla trasmissione della dichiarazione e al riversamento al Comune di Garbagnate Milanese, tramite il gestionale informatico messo a diposizione dei titolari delle strutture ricettive, delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta nonché è tenuto a informare i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno.

 

Cosa serve

Dichiarazione di Comunicazione dati struttura ricettiva con l'indicazione del nominativo del gestore/ delegato ai fini dell'accesso al portale  comunale  tramite SPID personale,  per gestire i dati relativamente ed esclusivamente in  materia di imposta di soggiorno della propria struttura:

https://garbagnate.comune-online.it/web/ids

La richiesta, come indicato sul modulo stesso, dovrà essere inviata tramite pec all'indirizzo: comune@garbagnate-milanese.legalmail.it.

Cosa si ottiene

Informazioni in ordine all'imposta di soggiorno.

Tempi e scadenze

Alla fine di ciascun trimestre i gestori sono tenuti a comunicare, tramite accesso con Spid al gestionale informatico del Comune,  il numero totale dei pernottamenti, distinguendoli tra quelli soggetti ad imposta e quelli esenti,  nonché  sono tenuti a riversare al Comune le somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta mediante PagoPa, scaricabile dal gestionale informatico.

Inoltre i gestori devono presentare in via telematica (tramite l'area riservata dal portale dell'Agenzia delle Entrate) entro il 30 giugno dell'anno successivo  a cui si è verificato il presupposto impositivo, la dichiarazione di Imposta di Soggiorno (modello 22 Agenzia delle Entrate).

I gestori, inoltre, in quanto soggetti aventi la disponibilità materiale di denaro pubblico,  entro 30 gennaio di ogni anno , devono trasmettere al Comune il conto di gestione relativo all'anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale approvato con DPR n. 194/1996 ( Modello 21- conto di gestione) disponibile sul gestionale informatico del Comune. Il Comune deve a sua volta inviare il conto di gestione alla Corte dei Conti.

16 aprile

riversamento del 1^ trimestre al Comune delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta.

16 luglio

riversamento del 2^ trimestre al Comune delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta.

16 ottobre

riversamento del 3^ trimestre al Comune delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta.

16 gennaio

riversamento del 4^ trimestre al Comune delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta.

30 gennaio

Trasmissione al Comune del conto di gestione - Modello 21

30 giugno

Invio della dichiarazione annuale all'Agenzia delle Entrate - Modello 22

Procedure collegate

Ufficio Tributi

Quanto costa

L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamenti e viene articolata in maniera differenziata tra le diverse categorie delle strutture ricettive applicando le seguenti tariffe giornaliere:

  • Alberghi o Hotel , Alberghi diffusi, Codhotel   € 3,00 per l'intera durata del soggiorno
  • Residenze Turistico-Alberghiere   € 2,00  per l'intera durata del soggiorno
  • Strutture ricettive non alberghiere (B&B,Case per ferie, ostelli per gioventù, foresterie lombarde, locande , case e appartamenti per vacanze, rifugi, aziende ricettive all’aria aperta, locazione breve o per finalità turistiche  € 2,00 fino al massimo di quattordici pernottamenti e/o alloggiamenti consecutivi,  dal quindicesimo giorno di soggiorno consecutivo in poi l'imposta non è dovuta.

Casi particolari

L'imposta non è dovuta :

  1. i minori fino al compimento del 18° anno di età
  2. i familiari e/o affini o comunque accompagnatori, fino ad un massimo di uno e limitatamente al periodo di ricovero, di soggetti la cui degenza avverrà presso le strutture sanitarie presenti sul territorio del Comune di Garbagnate Milanese
  3. i soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le strutture sanitarie presenti sul territorio della Regione Lombardia e i relativi accompagnatori, fino ad un massimo di uno per paziente
  4. i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica e il loro accompagnatore e i genitori che accompagnano i minori diversamente abili
  5. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo
  6. gli appartenenti alle forze dell’ordine e militari, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e di Protezione Civile che pernottano per esigenze di servizio
  7. i “volontari” coordinati dalla Protezione Civile che offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali
  8. sono altresì esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario, nonché il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Documenti

Ulteriori informazioni

Chi omette il pagamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997 n. 471 e smi.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 13/03/2025, 16:03

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