Il Presidente di Seggio è colui che sovraintende alle operazioni elettorali del seggio elettorale. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per essere nominati in qualità di Presidente in occasione delle elezioni.
A tutti gli elettori del Comune in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore.
Può svolgere il compito di Presidente di seggio elettorale qualunque cittadino italiano iscritto nelle liste elettorali del Comune, e che risulti iscritto nell’apposito Albo dei presidenti di seggio Elettorale.
I Presidenti di seggio elettorale sono nominati dalla Corte d’appello tra i cittadini iscritti nell’apposito Albo comunale.
I Segretari sono nominati direttamente dai Presidenti di seggio, e devono possedere i requisiti richiesti per i Presidenti di seggio elettorale.
Il Presidente è RESPONSABILE DI TUTTO CIÒ CHE RIGUARDA IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO: organizzazione, sicurezza, compilazione dei verbali, ecc., e nella sua attività è coadiuvato dallo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente, e che è nominato dallo stesso Presidente.
Il presidente è investito dei poteri di polizia dell’adunanza: a tal fine egli può disporre degli agenti della Forza pubblica per far espellere o arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni o commettano reato (art. 44, primo comma, del testo unico n. 361).
Di regola, la Forza pubblica non può entrare nella sala della votazione senza richiesta del presidente; però, in caso di tumulti o di disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare nella sala e farsi assistere dalla Forza pubblica anche senza richiesta del presidente (art. 44, secondo e terzo comma, del testo unico n. 361).
Gli ufficiali giudiziari possono accedere nella sala per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 44, quarto comma, del testo unico n. 361)
Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa — e deve, quando tre scrutatori ne facciano richiesta — disporre che la Forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni (art. 44, quinto comma, del testo unico n. 361).
Quando il presidente abbia giustificato timore che il regolare procedimento delle operazioni di votazione possa essere turbato, dispone, con ordinanza motivata, uditi gli scrutatori, che gli elettori che abbiano votato escano dalla sala e vi rientrino solamente dopo la chiusura della votazione (art. 44, settimo comma, del testo unico n. 361).
Il presidente può anche disporre che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nell’espressione del voto o non rispondano all’invito di restituire la scheda o le schede riempite, siano allontanati dalle cabine previa restituzione delle schede stesse e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di tali decisioni del presidente è dato atto nel processo verbale (art. 44, ultimo comma, del testo unico n. 361).
Nei riguardi della polizia esterna della sala della votazione, il presidente, per assicurare il libero accesso degli elettori al locale in cui è situata la sezione e per impedire che si formino assembramenti anche nelle strade adiacenti, può fare tutte le richieste che ritenga opportune sia alle autorità civili sia alle Forze dell’ordine, i quali sono tenuti ad ottemperarvi (art. 44, sesto comma, del testo unico n. 361).
Deve essere presentata apposita domanda all'ufficio elettorale o eseguire l'accesso con CIE - SPID - CNS tramite il seguente link
è necessario compilare il modulo e allegare copia del documento di identità
L'iscrizione all'Albo di presidente di seggio elettorale, e la possibilità di essere nominati presidente di seggio in occasione delle elezioni
Dal 1 al 31 ottobre di ogni anno. L'iscrizione effettiva avviene entro il mese di dicembre successivo.
Una volta iscritti, non occorre rinnovare l'iscrizione l'anno successivo.
L'iscrizione all'albo e' permanente, si rimane iscritti sino a quando si esprime la volonta' di essere depennati o per disposizione della corte d'Appello a seguito di gravi inadempienze in occasione di tornate elettorali. e si decade solo al compimento del settantesimo anno di eta' o al venire meno dei requisiti.
Il presidente di seggio elettorale e' nominato in occasione delle consultazioni elettorali dal Presidente della Corte d'Appello fra coloro che sono iscritti nell'Albo.
Le nomine vengono notificate agli interessati dal Sindaco.
Le richieste di cancellazione dall'albo possono essere presentate in ogni momento.