Sono pervenute al Comune segnalazioni di cittadini che lamentano il mancato rispetto degli orari o la mancata esposizione dei cartelli degli orari, da parte degli esercenti il commercio al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande.
Al riguardo, è opportuno ricordare ai titolari dei predetti esercizi gli obblighi previsti dalla normativa, nazionale e regionale, vigente in materia.
Con l’entrata in vigore della Legge n. 214/2011, che ha convertito il c.d. “Decreto Salva Italia”, è stata introdotta, dal 1° Gennaio 2012, la liberalizzazione degli orari di apertura al pubblico degli esercizi commerciali di cui al D. Lgs. 114/1998 (commercio al dettaglio) e degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti), disponendo in via generale che le suddette attività possono determinare liberamente i propri orari di apertura e chiusura, anche in ordine alle aperture domenicali e festive, e alla mezza giornata di chiusura infrasettimanale per i negozi.
Tuttavia, nonostante l’intervenuta liberalizzazione degli orari, si evidenzia che continuano ad essere applicabili le seguenti disposizioni:
- Commercio al dettaglio (negozi):
L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio, mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
Chiunque viola la predetta disposizione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 ad € 3.098,00.
- Somministrazione di alimenti e bevande (bar/ristoranti):
Permane l’obbligo per gli esercenti di comunicare preventivamente al Comune l’orario adottato, di rispettare l’orario prescelto, nonché di pubblicizzarlo mediante l’esposizione di appositi cartelli all’interno e all’esterno dell’esercizio.
Chiunque viola le predette disposizioni, è punito con una sanzione amministrativa da € 154,00 ad € 1.032,00, oltre ad eventuali sanzioni accessorie e misure interdittive.