Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di assise e la Corte di assise d'appello. L'ufficio di giudice popolare è a carattere obbligatorio.
I cittadini italiani, con età compresa tra 30 e 65 anni, con titolo di studio di scuola media inferiore
Entro il mese di aprile di ogni anno dispari, il Sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d’assise e di Corte di assise di appello. L’iscrizione deve essere fatta entro il 31 luglio;
entro il mese di giugno deve essere costituita la Commissione comunale, composta dal Sindaco, o da un suo delegato, e da 2 Consiglieri comunali;
entro il 30 agosto la Commissione provvede alla formazione dei due elenchi.
entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla cancelleria della Corte d’assise;
dal 15 settembre al 30 ottobre la Commissione mandamentale provvede alla revisione di sua competenza;
entro il 15 novembre, gli elenchi compilati dalla Commissione mandamentale sono resi noti, in ogni Comune, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio online e con pubblico manifesto;
entro 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio online, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte d’assise;
ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte d’Assise
Modalità di presentazione della domanda
E' possibile presentare domanda compilando apposito modulo scaricabile dalla presente pagina, e consegnandolo all'ufficio Elettorale, allegando copia di un documento d'identità valido, entro il 31 luglio di ogni anno dispari con una delle seguenti modalità:
Tramite PEC all’indirizzo di posta certificata dell’ente: comune@garbagnate-milanese.legalmail.it
Presso l'ufficio Elettorale di persona negli orari di apertura al pubblico senza appuntamento ( da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12.00 - unico rientro pomeridiano Giovedì dalle 16.00 alle 17.30)
Autenticandosi con C.I.E. o SPID o attraverso il seguente link
cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
buona condotta morale;
età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo. Per i giudici popolari di Corte d’assise d’appello è richiesto titolo finale di studi di scuola media di secondo grado.
Iscrizione nell'Albo dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello.
Ogni due anni (anno dispari) i sindaci invitano con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell’elenco integrativo dei giudici popolari:
della Corte d’assise
della Corte d’assise d’appello
Vengono formati gli elenchi e verificato il possesso dei requisiti dei richiedenti.
Il sindaco trasmette quindi gli elenchi al presidente del tribunale competente per territorio.
Una apposita commissione unifica gli elenchi pervenuti dai comuni del mandamento e compone:
l’elenco di tutte le persone del mandamento che hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle corti d’assise
l’elenco di tutte le persone del mandamento che hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle corti d’assise d’appello
La cancellazione dall'Albo
La cancellazione dall'Albo può avvenire per:
- morte;
- emigrazione;
- perdita della capacità elettorale;
- età (aver superato il 65° anno di età);
- ricorso a seguito di indebita iscrizione, entro 15 giorni dall'affissione nell'albo pretorio dei relativi elenchi (il reclamo deve essere presentato alla cancelleria del Tribunale)
nessun costo
Chi, essendo chiamato a prestare tale servizio, non si presenta senza giustificato motivo, è condannato al pagamento di una somma da euro 2,58 a euro 15,49 nonchè alle spese dell’eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento.
Per essere esonerati dal servizio si deve presentare certificato medico della ASL prima della comparizione o durante la seduta di comparizione per il giuramento.
I giudici popolari nominati ricevono un compenso giornaliero stabilito per legge e un rimborso per spese di viaggio se l'Ufficio è prestato fuori del comune di residenza.
Attualmente ai giudici popolari spetta un rimborso di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione. Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di euro 51,65 per le prime 50 sedute e di euro 56,81 per le udienze successive.