Nascita

Servizio attivo

La dichiarazione di nascita è la dichiarazione obbligatoria da effettuare per iscrivere il nuovo nato nel registro comunale di stato civile e successivamente nell’anagrafe della popolazione residente.


A chi è rivolto

ai neo genitori

Descrizione

La dichiarazione di nascita può essere resa indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore speciale nominato dai genitori, dal medico, dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto.

Se i genitori non sono coniugati, è necessaria la presenza di entrambi.

NASCITE AVVENUTE NELL’ABITAZIONE PRIVATA

l’interessato può effettuare la denuncia di nascita presso il comune di nascita o presso il comune di residenza dei genitori.
Nel caso in cui la puerpera non sia stata assistita da personale sanitario ed il dichiarante non sia in grado di presentare l’attestato di avvenuto parto, è possibile procedere alla denuncia della nascita del bambino producendo una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale si attesta che il parto è avvenuto senza assistenza medica.

I GENITORI STRANIERI CHE NON HANNO LA RESIDENZA LEGALE IN ITALIA

Devono effettuare comunque la denuncia di nascita, la quale non dà diritto all’iscrizione automatica del bambino nell’anagrafe della popolazione residente ma consente di chiedere il certificato e l’estratto di nascita.

I FIGLI DI CITTADINI ITALIANI

Anche se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani. Pertanto la loro nascita deve essere registrata in Italia. Inoltre, poiché il genitore che acquista o riacquista la cittadinanza la trasmette ai propri figli ancora minorenni e conviventi al momento in cui diviene cittadino, anche la nascita di questi figli deve essere registrata in Italia.

COSA CONTIENE L’ATTO DI NASCITA

L’atto di nascita contiene le seguenti informazioni:

  • il luogo di nascita,

  • l’anno, il mese, il giorno e l’ora della nascita

  • le generalità, la cittadinanza, la residenza dei genitori del figlio nato nel matrimonio

  • le generalità, la cittadinanza, la residenza di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio e di quelli che hanno espresso con atto pubblico il proprio consenso ad essere nominati

  • il sesso del bambino e il nome che gli viene dato.

ATTRIBUZIONE DEL NOME

Al neonato si possono attribuire fino a tre nomi che lo accompagneranno per tutta la vita.

Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall’ufficiale dello stato civile e dall’ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi.

Non si può attribuire al figlio il nome del padre o di un fratello o sorella viventi, un cognome come nome, oppure nomi indicanti località o nomi “imbarazzanti”.

ATTRIBUZIONE DEL COGNOME

Per legge, il figlio o la figlia dovranno assumere il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due.

La scelta può essere tra:
•doppio cognome, nell’ordine da essi indicato, utilizzando tutti gli elementi onomastici di cui sono composti;
•solo cognome paterno;
•solo cognome materno.

L’accordo è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori.

In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi deciso.

Qualora i genitori non dovessero essere in grado di raggiungere una decisione in merito all’ordine di attribuzione, il disaccordo sarà risolto tramite l’intervento di un giudice.

COGNOME E NOME DEI CITTADINI STRANIERI

La scelta del cognome e nome per i cittadini stranieri è regolata dalla legge del Paese di cui sono cittadini, e sono i genitori che dichiarano, sotto la loro responsabilità, che il cognome e nome prescelto sono conformi alla normativa vigente nel loro Paese.

Nel caso di errori, potranno rettificare il nome e/o il cognome con attestazione consolare successivamente.

QUANDO SI TRATTA DI BAMBINI DI CUI NON SONO CONOSCIUTI I GENITORI, L’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE IMPONE AD ESSI IL NOME ED IL COGNOME.

 

Come fare

Sono previste tre diverse possibilità attraverso cui rendere la dichiarazione di nascita:

  1. Dichiarazione di nascita presso il Comune in cui è avvenuto il parto presentando l’attestazione di nascita rilasciata dalla direzione sanitaria entro tre giorni dalla nascita.

  2. Dichiarazione di nascita resa alla direzione sanitaria

    dell’ ospedale o della casa di cura ove è avvenuto il parto entro tre giorni dalla nascita.

  3. Dichiarazione di nascita resa nel proprio comune di residenza entro dieci giorni dal parto.

  1. In caso di bambino nato morto ovvero morto prima della dichiarazione, la dichiarazione andrà resa nel comune in cui è avvenuta la nascita

Cosa serve

  1. Documento d'identità del dichiarante/i

  2. Attestazione di nascita (certificato di assistenza al parto) rilasciata dall'ostetrica o dalla struttura sanitaria dove è avvenuto il parto

  3. Procura speciale o atto pubblico, qualora la dichiarazione sia fatta da un procuratore

Cosa si ottiene

Formazione dell’atto di nascita e iscrizione del nascituro nel comune di residenza

Tempi e scadenze

La denuncia di nascita deve essere fatta entro un massimo di 10 giorni al Comune o entro 3 giorni presso la Direzione sanitaria dove è avvenuto l'evento

Quanto costa

Nessun costo

Casi particolari

DICHIARAZIONE TARDIVA

se la dichiarazione viene resa dopo dieci giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo all'Ufficiale di Stato Civile, il quale ne dà segnalazione alla Procura della Repubblica.

PRERICONOSCIMENTO DEL NASCITURO

Il riconoscimento del figlio nascituro è regolato dagli articoli 250 e 254 del codice civile e dall'articolo 44 DPR 396/2000.

Può essere reso da entrambi i genitori contemporaneamente o anche dalla sola madre in qualunque momento durante la gestazione.

Il padre per primo non può operare il riconoscimento, ma può renderlo dopo che lo avrà reso la madre e con il consenso di lei.

Per procedere a tale riconoscimento occorre che gli interessati siano muniti del documento di identità in corso di validità e del certificato del medico che attesti lo stato di gravidanza della madre.

Non vi è un limite di tempo prima del quale o dopo il quale debba essere rilasciato il certificato medico: la madre potrebbe essere gravida da poche settimane come anche essere giunta ala fine della gestazione. Il limite è solo uno: dopo il concepimento e prima del parto.

L'ufficiale dello stato civile che riceve una dichiarazione di riconoscimento di figlio nascituro, rilascia di ufficio a chi la effettua copia di tale dichiarazione.

La futura dichiarazione di nascita infatti potrà essere resa anche da uno solo dei due genitori esibendo la copia del riconoscimento.

Il vantaggio del riconoscimento reso prima della nascita del bambino: qualora anche intervenissero problemi, di salute, di impossibilità ad essere presenti o altra qualsiasi motivazione, il bambino avrebbe la garanzia di essere già riconosciuto da entrambi i genitori di cui potrà avere il cognome senza essere privato dei diritti che dalla filiazione derivano.

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Ultimo aggiornamento: 06/03/2024, 11:02

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