Lo sportello di mediazione civile del Comune di Garbagnate Milanese è gestito in collaborazione con ICAF – Istituto di Conciliazione e Alta Formazione – organismo di Mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione al n. 549.
La mediazione è una procedura di risoluzione delle controversie alternativa alla giustizia ordinaria, nella quale un mediatore professionista adeguatamente formato, imparziale ed indipendente, aiuta due o più parti a trovare un accordo che soddisfi al meglio le loro esigenze. Si tratta di uno strumento che consente di risolvere le controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, in maniera semplice ed efficace, senza formalità di procedura, in tempi brevi e con costi certi e contenuti. E l’aspetto innovativo è che le parti SCELGONO in che modo risolvere la controversie.
La mediazione è stata disciplinata dal Decreto Legislativo 28 del 4 marzo 2010, che prevede l’obbligo, prima di adire la giustizia ordinaria, di esperire un tentativo di mediazione nelle seguenti materie: condominio (tra cui l’impugnazione di delibere), diritti reali (usucapione, servitù…), divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa o con altri mezzi di informazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
In caso di controversie per cui il procedimento di mediazione è obbligatorio (materie “obbligatorie”), le parti per legge devono essere assistite da un avvocato nel corso di tutta la procedura di mediazione.
E’ obbligatorio esperire il tentativo di mediazione in qualsiasi materia quando è il giudice a disporlo in sede di giudizio, anche di appello (mediazione delegata).
Permane poi la possibilità di esperire il tentativo di mediazione con riferimento ad altre tipologie di controversie, su libera iniziativa di una parte, su istanza congiunta delle parti (mediazione congiunta) oppure quando è previsto da un’apposita clausola contrattuale o statutaria (si veda l’allegato “Clausola di Mediazione”) , ad esempio per i rapporti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici, per i contratti d’appalto, per i recuperi crediti e per ogni controversia nella sfera dei diritti civili disponibili.
Quando la mediazione riguarda una controversia che non rientra nelle materie “obbligatorie”, le parti sono libere di partecipare senza l’assistenza legale oppure assistite da qualsiasi altro professionista. Tra le materie non obbligatorie ricordiamo: recupero crediti (commerciali, condominiali, privati), risarcimento danni, appalto, prestazione d’opera manuale e intellettuale, contestazione di lavori, contratti d’agenzia
Ultimo aggiornamento: 03/11/2023, 12:50