Ai familiari che vogliono disperdere o avere in affido le ceneri del congiunto defunto
Per ottenere l’affidamento delle ceneri,in assenza di testamento o iscrizione a società di cremazione, è necessario presentare un’apposita dichiarazione al Comune dove è avvenuto il decesso. Se l’affidatario o i suoi eredi vogliono recedere dall’affidamento, le ceneri possono essere consegnate al cimitero per la tumulazione o per la deposizione nel cinerario comune.
Per ottenere la dispersione delle ceneri, in assenza di testamento o iscrizione a società di cremazione, è necessario presentare un’apposita dichiarazione al Comune dove è avvenuto il decesso.
Per la dispersione in natura, oltre all’autorizzazione rilasciata dal Comune di decesso, è necessaria anche l’autorizzazione del Comune in cui dovrà avvenire la dispersione, che dovrà essere richiesta da chi si occupa della dispersione direttamente al Comune.
Non è consentita la dispersione delle ceneri in giardini pubblici comunali, nelle aree verdi di pertinenza di edifici pubblici e sulla pubblica via.
Rivolgersi all’ufficio dei Servizi Cimiteriali – Polizia Mortuaria
Per ottenere la dispersione delle ceneri, in assenza di testamento o iscrizione a società di cremazione, è necessario presentare un'apposita dichiarazione al Comune dove è avvenuto il decesso.
(La dichiarazione è vincolante e non può essere modificata con un atto successivo, in quanto i dichiaranti sono soggetti a quanto previsto dall’art.76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.)
Autorizzazione all’affido o alla dispersione ceneri
Se la domanda e la documentazione allegata sono complete, l'autorizzazione è rilasciata entro due giorni dalla richiesta, fatti salvi i tempi di risposta nel caso in cui sia necessario acquisire ulteriore documentazione d’ufficio (ad esempio nulla osta dell’autorità giudiziaria o consolare)
1 marca da bollo da € 16,00
56 € pratica affido o dispersione
La dispersione delle ceneri derivanti da cremazione del defunto straniero potrebbe dover essere effettuata all’estero, ma in questo caso l’autorizzazione alla dispersione può essere rilasciata solo dall’autorità straniera: al di fuori del territorio italiano la competente autorità non può autorizzare dispersione e chi ha interesse a disperdere le ceneri all’estero dovrà mettersi in contatto con la competente autorità straniera. In tal caso il Comune potrà solo autorizzare il trasporto delle ceneri all’estero (al riguardo si veda la circolare del Ministero della Sanità 24/1993), e una volta che le ceneri sono arrivate a destinazione saranno le autorità straniere a gestire la procedura di dispersione.