Ai familiari dei defunti
Il rilascio della concessione, previo pagamento della relativa tariffa, da diritto al titolare (concessionario) di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito alle condizioni stabilite nel regolamento comunale di polizia mortuaria, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune.
Oggetto delle concessioni cimiteriali sono le tombe a terra, le tombe di famiglia, i loculi, le urne cinerarie, gli ossari.
Le tariffe cimiteriali (concessioni, operazioni cimiteriali e illuminazione votiva) vengono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale
Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità, ma è circoscritto alla possibilità di utilizzo per la collocazione dei defunti della famiglia del concessionario ed è rinnovabile alla scadenza.
Le richieste, relative a concessioni, rinnovi e rinunce, devono essere presentate o inviate all’ufficio.
Il diritto d’uso delle sepolture private è riservato esclusivamente alla persona del concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia, salvo diverse indicazioni previste nell’atto di concessione.
La famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge o persona assimilata, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 6° grado.
Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita istanza da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, rilascia il nulla osta.
I casi di “convivenza” con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.
Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della L. n.445/2000.
Rimangono tassativamente escluse dal diritto all’uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi descritti o espressamente indicate nel contratto di concessione.
Rivolgersi all’ufficio dei Servizi Cimiteriali – Polizia Mortuaria
Concessione cimiteriale di sepoltura privata
Le richieste di concessioni nuove sono evase in via immediata qualora esista la disponibilità della sepoltura privata richiesta e pertanto ricevuto il pagamento verrà steso il relativo contratto.
È fatto obbligo ai concessionari, a loro spese, di provvedere alla manutenzione dei manufatti e delle strutture avute in concessione, nonché della pulizia dell'area antistante, della superficie marmorea e della integrità della lapide medesima.
La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna per motivi di decoro, sicurezza od igiene.
Il concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere o di eventuali danni recati al comune o a terzi.
FAMILIARI AI FINI DELL’ IDENTIFICAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO ALL’USO DELLA CONCESSIONE
coniuge/unito civilmente;
in linea retta fino al 6° grado: figli e genitori, nipoti (figli dei figli) e nonni, figli dei nipoti e bisnonni (genitori dei nonni);
in linea collaterale fino al 6° grado: fratelli, zii (fratelli dei genitori) e nipoti figli di fratelli;
i seguenti affini del coniuge: genitori, nonni, fratelli, coniugi dei fratelli e nipoti figli dei fratelli fino al 6° grado; l’affinità non cessa con la morte del coniuge da cui deriva, ma cessa in caso di divorzio o di nullità del matrimonio.
convivente residente con il concessionario al momento del decesso.