Convivenza di fatto

Servizio attivo

La convivenza di fatto, è costituita da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza materiale e morale non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o un'unione civile.


A chi è rivolto

A tutti i cittadini italiani comunitari ed extracomunitari di stato libero conviventi e residenti nel medesimo Comune.

La costituzione della convivenza di fatto può essere effettuata:

  • da due persone maggiorenni della stesso sesso o di sesso diverso;
  • unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
  • non vincolate da matrimonio o da unione civile fra di loro o con altre persone;
  • residenti nello stesso Comune , coabitanti e iscritte nel medesimo stato di famiglia.

Descrizione

Con la costituzione della convivenza di fatto, riconosciuta dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, le due parti assumono una serie di diritti:

  • Hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;
  • In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari;
  • Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:  in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, per le decisione in materia di salute;
  • In caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
  • Hanno diritti inerenti la casa di abitazione in caso di morte del conduttore;
  • Nel caso in cui l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare possono goderne, a parità di condizioni;
  • Hanno diritti nell’ambito delle attività di impresa familiare;
  • Uno dei conviventi di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell’altro qualora sia dichiarato interdetto o inabilitato;
  • Hanno gli stessi diritti del coniuge per il risarcimento del danno nel caso di decesso di una parte derivante da fatto illecito di un terzo.

Cancellazione della convivenza di fatto

La cancellazione della convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:

  • d’ufficio, in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Garbagnate Milanese di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto, o in caso di matrimonio e unione civile;
  • su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (cancellazione sui domanda di una o di entrambe le parti interessate)

La richiesta di scioglimento di convivenza di fatto, unitamente ai documenti di identità dei dichiaranti secondo le modalità della dichiarazione.

Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, il Comune provvederà a inviare all’altro componente la comunicazione di scioglimento.

Come fare

La costituzione della convivenza di fatto avviene tramite una apposita dichiarazione anagrafica.

Cosa serve

E' necessario fare richiesta all'Ufficio Anagrafe dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 17.30, compilando il modulo dedicato, allegando i documenti di identità dei richiedenti.

Cosa si ottiene

La costituzione della convivenza di fatto

Tempi e scadenze

L'ufficiale d'Anagrafe provvede alla costituzione della convivenza di fatto entro due giorni dalla data di presentazione della richiesta.

 

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Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 04/03/2024, 12:29

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