Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà

Servizio attivo

E' il documento con cui possono essere dichiarati stati, fatti, qualità personali, o l'autenticità di copie.


A chi è rivolto

Può essere fatta da tutti i cittadini italiani o della Comunità Europea, o da cittadini non comunitari se i fatti che dichiarano sono comprobabili da una Pubblica Amministrazione italiana o della Comunità Europea.

Il cittadino si assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'art. 76 del dPR 445/2000.

Descrizione

L’atto notorio o di notorietà è competenza esclusiva del notaio: poiché non è sempre facile ricostruire una situazione, si affida al cittadino stesso l’onere di dichiarare qualcosa di cui è a conoscenza, attraverso una dichiarazione che sostituisce l’atto notorio. Una DSAN appunto, Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di Notorietà.

LE DSAN possono riguardare:

  • Situazioni, fatti, qualità personali, a diretta conoscenza del cittadino e che non sono comprese nell’elenco delle autocertificazioni. Per esempio in caso di successione a seguito di decesso, un erede può dichiarare gli eredi legittimi (anche in caso di testamento), con dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Chi sottoscrive la dichiarazione deve elencare i dati (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e grado di parentela con il defunto) di tutti gli eredi, incluso il dichiarante se erede.
  • Atti di delega al compimento di una attività materiale quale: ritiro o consegna di documenti tra organi della pubblica amministrazione, riscossione pensione o compensi economici.
  • Dichiarazioni di impegno previste da bandi per la partecipazione di concorsi (dichiarazione di conoscenza delle disposizioni che regolano lo specifico procedimento).
  • La conformità di una copia all’originale.

Si possono dichiarare anche dati riguardanti terze persone, di cui si è a conoscenza.

Possono utilizzare la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio:

  • cittadini italiani
  • cittadini dell’Unione Europea
  • cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici
  • cittadini extracomunitari in procedimenti relativi a materie per cui esiste una convenzione fra il loro Paese d’origine e l’Italia, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.

Non si possono autodichiarare:

  • Dichiarazioni future
  • Dichiarazioni d’impegno
  • Accettazioni o rinunce d’incarico
  • Procure
  • Scritture private
  • Dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal codice civile

Le dichiarazioni alle Pubbliche Amministrazioni devono essere firmate davanti all’Ufficiale d’Anagrafe che ne autentica la firma.

Come fare

Recarsi allo sportello dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e il giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 17.30.

Cosa serve

E' necessario il documento di identità di chi sottoscrive la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Cosa si ottiene

L'autentica della firma

Tempi e scadenze

La DSAN ha la validità dei documenti o certificati che sostituisce.

Quanto costa

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è soggetta all' imposta di bollo (€ 16,00) e ai diritti di segreteria (€0,80)

 

Accedi al servizio

Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 04/01/2024, 08:35

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Rating:

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri
Icona