L'articolo 12 della legge 162/2014 introduce il nuovo istituto dell'accordo di separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti all'ufficiale di stato civile a partire dall'11 dicembre 2014.
Ai coniugi che esprimono di comune accordo la volontà di separarsi o divorziare
In particolare i coniugi possono chiedere congiuntamente all’ufficiale di stato civile di registrare un atto in cui, con il consenso reciproco, dichiarano di volersi separare o di voler sciogliere o fare cessare gli effetti civili del loro matrimonio. Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio dei giudici.
Possono concludere gli accordi di separazione o di divorzio i coniugi che:
I coniugi devono presentarsi insieme davanti all'ufficiale di stato civile che redigerà l’accordo di separazione/divorzio.
Per dare validità all'accordo i coniugi devono ripresentarsi nuovamente davanti all'ufficiale di stato civile per confermarlo.
L'ufficiale di stato civile comunicherà ai coniugi la data per la conferma.
La mancata comparizione dei coniugi a questo appuntamento rende invalido l'accordo. In sede di conferma non è possibile modificare l'accordo.
Documento d'identità in corso di validità
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da compilare in presenza di entrambi i coniugi davanti all'ufficiale di stato civile
Pagamento dei diritti fissi
SEPARAZIONE O DIVORZIO
Le fasi dell'accordo di separazione o divorzio
Istanza per la prenotazione di appuntamento comprensiva delle dichiarazioni previste;
La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.
La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.
ATTENZIONE: non è possibile modificare la data della conferma dell'accordo, nemmeno per ragioni di forza maggiore. La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi, in ogni caso comporterà la mancata conferma dell'accordo, e per addivenire alla separazione/divorzio dovrà essere avviato un nuovo procedimento.
Il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso.
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Ulteriori informazioni
In relazione a quanto dichiarato dalle parti negli accordi registrati dall'ufficiale di stato civile, si rammenta che queste sono responsabili penalmente rispetto a quanto dichiarato.
Reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, di cui all’articolo 483 del codice penale: “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”;
Reato di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, di cui all’articolo 495 del codice penale: “Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni”.
Rispetto a tali dichiarazioni l'ufficiale di stato civile non è tenuto ad effettuare alcun controllo, in particolare rispetto a quanto dichiarato nei confronti dei figli, ed eventuali denunce rispetto a dichiarazioni non veritiere devono essere presentate all'autorità giudiziaria.
Inoltre una falsa dichiarazione potrebbe comportare l'annullamento in sede giudiziale dell'atto di stato civile contenente l'accordo di separazione o divorzio.
Articolo 12 della legge 162/2014