Divorzio e Separazione

Servizio attivo

L'articolo 12 della legge 162/2014 introduce il nuovo istituto dell'accordo di separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti all'ufficiale di stato civile a partire dall'11 dicembre 2014.


A chi è rivolto

Ai coniugi che esprimono di comune accordo la volontà di separarsi o divorziare 

Descrizione

In particolare i coniugi possono chiedere congiuntamente all’ufficiale di stato civile di registrare un atto in cui, con il consenso reciproco, dichiarano di volersi separare o di voler sciogliere o fare cessare gli effetti civili del loro matrimonio. Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio dei giudici.


Possono concludere gli accordi di separazione o di divorzio i coniugi che:

  • siano residenti a Garbagnate Milanese, tutti e due o almeno uno dei due
  • oppure abbiano contratto il matrimonio, civile o religioso con effetti civili, a Garbagnate Milanese
  • oppure, se sposati all’estero, abbiano trascritto a Garbagnate Milanese l’atto di matrimonio
  • non abbiano figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti (La circolare n. 6 del 24 Aprile 2015 del Ministero dell’Interno ha specificato che si fa riferimento ai figli comuni dei coniugi)

Copertura geografica

Tutto il territorio

Come fare

E' necessario presentare domanda online da questa pagina: ognuno dei due coniugi deve presentare la propria domanda; se il secondo coniuge non presenta la pratica o la presenta oltre 10 giorni da quella del primo coniuge la domanda non potrà essere accolta.

Successivamente l'Ufficiale di Stato Civile contatterà entrambi i coniugi e fisserà la data in cui dovranno presentarsi insieme davanti all'Ufficiale di Stato Civile che redigerà l’accordo di separazione/divorzio.

Per dare validità all'accordo i coniugi dovranno ripresentarsi davanti all'Ufficiale di Stato Civile per confermarlo.

L'ufficiale di stato civile comunicherà ai coniugi la data per la conferma.

La mancata comparizione dei coniugi al suddetto appuntamento renderà invalido l'accordo. In sede di conferma non sarà possibile modificare l'accordo.

Cosa serve

Documento d'identità in corso di validità.

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da compilare in presenza di entrambi i coniugi davanti all'Ufficiale di Stato Civile

Pagamento dei diritti fissi.

 

Cosa si ottiene

Atto di separazione o divorzio

Tempi e scadenze

  • Il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare personalmente (non è ammessa la procura) innanzi all’ufficiale di stato civile;
  • Nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
  • L’ufficiale dello stato civile deciderà con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo), al fine della conferma dell'accordo stipulato;
  • Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'ufficiale di stato civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;

La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.

La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.

ATTENZIONE: non è possibile modificare la data della conferma dell'accordo, nemmeno per ragioni di forza maggiore. La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi, in ogni caso comporterà la mancata conferma dell'accordo, e per addivenire alla separazione/divorzio dovrà essere avviato un nuovo procedimento.

Quanto costa

Il costo è di € 16,00 a titolo di diritto fisso.

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni

La dichiarazione delle parti: rilevanza penale

In relazione a quanto dichiarato dalle parti negli accordi registrati dall'ufficiale di stato civile, si rammenta che queste sono responsabili penalmente rispetto a quanto dichiarato.

  • Reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, di cui all’articolo 483 del codice penale: “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”;

  • Reato di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, di cui all’articolo 495 del codice penale: “Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni”.

Rispetto a tali dichiarazioni l'ufficiale di stato civile non è tenuto ad effettuare alcun controllo, in particolare rispetto a quanto dichiarato nei confronti dei figli, ed eventuali denunce rispetto a dichiarazioni non veritiere devono essere presentate all'autorità giudiziaria.
Inoltre una falsa dichiarazione potrebbe comportare l'annullamento in sede giudiziale dell'atto di stato civile contenente l'accordo di separazione o divorzio.

Articolo 12 della legge 162/2014

 

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Per il servizio
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Ultimo aggiornamento: 30/06/2025, 08:49

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