Divorzio e Separazione

Servizio attivo

L'articolo 12 della legge 162/2014 introduce il nuovo istituto dell'accordo di separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti all'ufficiale di stato civile a partire dall'11 dicembre 2014.


A chi è rivolto

Ai coniugi che esprimono di comune accordo la volontà di separarsi o divorziare 

Descrizione

In particolare i coniugi possono chiedere congiuntamente all’ufficiale di stato civile di registrare un atto in cui, con il consenso reciproco, dichiarano di volersi separare o di voler sciogliere o fare cessare gli effetti civili del loro matrimonio. Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio dei giudici.


Possono concludere gli accordi di separazione o di divorzio i coniugi che:

  • siano residenti a Garbagnate Milanese, tutti e due o almeno uno dei due
  • oppure abbiano contratto il matrimonio, civile o religioso con effetti civili, a Garbagnate Milanese
  • oppure, se sposati all’estero, abbiano trascritto a Garbagnate Milanese l’atto di matrimonio
  • non abbiano figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti (La circolare n. 6 del 24 Aprile 2015 del Ministero dell’Interno ha specificato che si fa riferimento ai figli comuni dei coniugi)

Come fare

I coniugi devono presentarsi insieme davanti all'ufficiale di stato civile che redigerà l’accordo di separazione/divorzio.

Per dare validità all'accordo i coniugi devono ripresentarsi nuovamente davanti all'ufficiale di stato civile per confermarlo.

L'ufficiale di stato civile comunicherà ai coniugi la data per la conferma.

La mancata comparizione dei coniugi a questo appuntamento rende invalido l'accordo. In sede di conferma non è possibile modificare l'accordo.

Cosa serve

Documento d'identità in corso di validità

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da compilare in presenza di entrambi i coniugi davanti all'ufficiale di stato civile

Pagamento dei diritti fissi

 

Cosa si ottiene

SEPARAZIONE O DIVORZIO

Tempi e scadenze

Le fasi dell'accordo di separazione o divorzio

Istanza per la prenotazione di appuntamento comprensiva delle dichiarazioni previste;

  • Il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare personalmente (non è ammessa la procura) innanzi all’ufficiale di stato civile;

  • Nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti;

  • L’ufficiale dello stato civile deciderà con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo), al fine della conferma dell'accordo stipulato;

  • Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'ufficiale di stato civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;

La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.

La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.

ATTENZIONE: non è possibile modificare la data della conferma dell'accordo, nemmeno per ragioni di forza maggiore. La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi, in ogni caso comporterà la mancata conferma dell'accordo, e per addivenire alla separazione/divorzio dovrà essere avviato un nuovo procedimento.

Quanto costa

Il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso.

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni

La dichiarazione delle parti: rilevanza penale

In relazione a quanto dichiarato dalle parti negli accordi registrati dall'ufficiale di stato civile, si rammenta che queste sono responsabili penalmente rispetto a quanto dichiarato.

  • Reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, di cui all’articolo 483 del codice penale: “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”;

  • Reato di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, di cui all’articolo 495 del codice penale: “Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni”.

Rispetto a tali dichiarazioni l'ufficiale di stato civile non è tenuto ad effettuare alcun controllo, in particolare rispetto a quanto dichiarato nei confronti dei figli, ed eventuali denunce rispetto a dichiarazioni non veritiere devono essere presentate all'autorità giudiziaria.
Inoltre una falsa dichiarazione potrebbe comportare l'annullamento in sede giudiziale dell'atto di stato civile contenente l'accordo di separazione o divorzio.

Articolo 12 della legge 162/2014

 

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 06/03/2024, 10:50

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