UFFICIO
Iscrizione anagrafica per cittadini extracomunitari
I cittadini stranieri soggiornanti da oltre 3 mesi sul territorio nazionale devono richiedere l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione al Comune di dimora.
A chi è rivolto
Ai cittadini stranieri non comunitari, che necessitano dell'iscrizione anagrafica
Descrizione
Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri (non comunitari) con permesso di soggiorno
L’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente può essere effettuata dal cittadino straniero, su richiesta presentata personalmente su apposito modulo, allegando la seguente documentazione:
- passaporto o altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità e visto di ingresso quando richiesto;
- permesso di soggiorno in originale e in corso di validità del cittadino straniero;
Se il trasferimento concerne anche la famiglia, il cittadino extracomunitario deve allegare anche la seguente documentazione:
- passaporto o altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità e visto di ingresso quando richiesto;
- permesso di soggiorno in originale e in corso di validità di tutti i componenti del nucleo familiare;
- per dimostrare i rapporti di parentela (compreso il matrimonio) tra i membri della famiglia, serve idonea documentazione rilasciata dalle competenti autorità straniere, tradotta e legalizzata (o apostillata) dall’autorità diplomatica o consolare italiana all’estero, o, in alternativa, rilasciata dalla competente autorità straniera in Italia, legalizzata dalla Prefettura.
Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri senza permesso di soggiorno
In alcuni casi disciplinati dalla legge e da circolari ministeriali, è possibile procedere all’iscrizione anagrafica di cittadini stranieri extracomunitari pur in assenza di permesso di soggiornoo prima che questo venga rilasciato
Iscrizione anagrafica in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, sia se già iscritti in anagrafe, sia se mai iscritti
(Direttiva Min. Int. 5 Agosto 2006 e Circolare Min. Int. n. 42 del 17/11/2006)
- fotocopia del permesso di soggiorno scaduto;
- ricevuta postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno entro i 60 giorni dalla scadenza del precedente.
Iscrizione anagrafica per motivi di lavoro subordinato
(Direttiva Min. Int. 20/02/2007 e Circolare Min. Int. n. 16 del 2/4/2007)
- copia del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione;
- ricevuta postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
- domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico per l’Immigrazione (mod. 209).
Iscrizione anagrafica per motivi di ricongiungimento familiare
(Circolare Min. Int. n. 43 del 2/8/2007)
- visto di ingresso dal passaporto con la dicitura “Ricongiungimento Familiare”;
- Ricevuta postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
- copia del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione.
Per dimostrare i rapporti di parentela (compreso il matrimonio) tra i membri della famiglia, serve idonea documentazione rilasciata dalle competenti autorità straniere, tradotta e legalizzata (o apostillata) dall’autorità diplomatica o consolare italiana all’estero, o, in alternativa, rilasciata dalla competente autorità straniera in Italia, legalizzata dalla Prefettura; lo stato di familiare può anche essere desunto dal passaporto.
- L’ipotesi di coesione familiare (il familiare è già entrato in Italia con altro tipo di visto di ingresso) non è assimilabile a quella sopra descritta, e pertanto sarà necessario attendere il permesso di soggiorno.
- ATTENZIONE: Il familiare extracomunitario di cittadino italiano o comunitario è sufficiente la ricevuta della richiesta di rilascio della Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’UE oltre che al NULLA OSTA per ricongiungimento familiare rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione.
Iscrizione anagrafica di minori stranieri in attesa di adozione
(Direttiva Min. Int. 21/02/2007)
- Copia dell’autorizzazione all’ingresso e al soggiorno permanente del minore rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali e/o copia del provvedimento straniero di adozione
Rinnovo del permesso di soggiorno e dichiarazione di dimora abituale
Gli stranieri già iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare annualmente all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, corredata di permesso di soggiorno.
Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno, inoltre, l’obbligo di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall’iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno.
La mancata dichiarazione di dimora abituale e il mancato rinnovo del permesso di soggiorno, comportano la cancellazione dall’Anagrafe della popolazione.
Come fare
Cosa serve
Sono necessari i documenti sopra citati
Cosa si ottiene
L'iscrizione nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (Anpr)
Tempi e scadenze
- L'iscrizione avviene entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data della dichiarazione e gli effetti giuridici decorrono da tale data. L'ufficio Anagrafe, provvederà, tramite il Corpo di Polizia Locale, ad effettuare gli accertamenti per verificare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica.
- Trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione si intende confermata.
- In caso di mancanza dei requisiti o di accertamenti negativi da parte del Corpo di Polizia Locale, l'ufficio Anagrafe provvederà a comunicare l'esito negativo al cittadino. L'interessato avrà 10 giorni per presentare le proprie osservazioni.
- In caso di mancato accoglimento della dichiarazione di cambio di residenza, il comune provvederà a ripristinare la posizione anagrafica precedente, annullando l'iscrizione. Il dichiarante decadrà inoltre dai benefici nel frattempo conseguiti e dovrà rispondere delle false dichiarazioni.
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Documenti
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Ulteriori informazioni
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