Riconoscimento del figlio prima del parto

Servizio attivo

Il prericonoscimento è la possibilità che hanno i genitori non coniugati, di riconoscere il figlio concepito prima della nascita.


A chi è rivolto

Ai genitori non coniugati che desiderano riconoscere il figlio concepito prima della nascita

Chi può presentare

I diretti interessati, che, nel caso di dichiarazione prestata all'ufficiale di stato civile, possono rivolgersi ad un qualsiasi Comune italiano o, se iscritti all'AIRE, al consolato territorialmente competente

Descrizione

I riconoscimento anteriore alla nascita per le coppie non sposate consiste in una dichiarazione solenne e irrevocabile resa dai futuri genitori avanti all’ufficiale dello stato civile o al notaio, in forza della quale viene affermato che dall’unione naturale dei conviventi, è stato concepito un figlio che madre e padre si impegnano sin da quel momento a riconoscere.

L’istituto in esame, che trova le sue radici nell’articolo 254 del codice civile, ha quale principale scopo quello di garantire il sorgere del rapporto di filiazione, anche nel caso in cui la madre e/o il padre non possano presentarsi per un qualsiasi motivo a rendere la dichiarazione di riconoscimento.

Nel nostro ordinamento giuridico, sebbene sia stata introdotta la legge 10 dicembre 2012, n. 219 recante le “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”, che ha apportato modifiche in materia di riconoscimento prevedendo l’eliminazione dall’ordinamento delle residue distinzioni tra status di figli legittimi e figli naturali, permangono tuttavia talune differenze.

Per contro, nel caso di coppie non coniugate, è presunta solo la maternità ma non la paternità, pertanto il padre non potrebbe procedere al riconoscimento del figlio senza la presenza della madre ovvero senza la sua preventiva autorizzazione.

Per ovviare a tale problematica, il Legislatore ha previsto il riconoscimento del nascituro anche prima del parto, di fondamentale importanza soprattutto in caso di complicazioni durante il parto, al fine di permettere al padre di prendere le decisioni urgenti che si rendessero all’uopo necessarie, ovvero in caso di prolungato impedimento della genitrice, per scongiurare il rischio che decorrano i dieci giorni canonici per provvedere al riconoscimento del figlio.
Tale riconoscimento può essere utilizzabile anche nel caso di decesso di uno dei due genitori prima della dichiarazione di nascita: mancando la manifestazione di volontà relativa al riconoscimento, il genitore morto non potrebbe essere menzionato nell’atto se non a seguito di un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Cognome e nome del nascituro

Al nascituro, la momento della dichiarazione, non può essere attribuito nè il cognome nè il nome, che verranno attribuiti al momento della dichiarazione di nascita, e sull’atto redatto dall’ufficiale di stato civile verranno riportati i dati dei soli genitori.

Come fare

E' necessario recarsi di persona davanti all' Ufficiale di Stato Civile che deve redigere l'atto di riconoscimento, in alternativa è possibile delegare un terzo tramite una procura con atto pubblico.

Cosa serve

Oltre ai documenti di identità personale dei dichiaranti, deve essere presentato un certificato medico attestante lo stato di gravidanza e, qualora il riconoscimento del padre avvenga prima di quello della madre, serve il consenso scritto di quest'ultima.

Il pubblico ufficiale che redige l'atto dovrà verificare l'inesistenza d'impedimenti al riconoscimento del nascituro.

Per i cittadini stranieri, dovrà inoltre essere presentato un certificato di capacità al riconoscimento da parte del genitore straniero (art.35, c.2, L. n.218/1995).

Cosa si ottiene

La formazione di un atto di riconoscimento prima della nascita.

Il pubblico ufficiale che ha redatto l'atto, ne dovrà rilasciare ai dichiaranti una copia autentica, che dovrà essere presentata al momento della dichiarazione di nascita.

Tempi e scadenze

-

Vincoli

Sono previsti i seguenti vincoli al riconoscimento:

  • l'età dei genitori: possono dichiarare la nascita del figlio, e riconoscerlo, solo i genitori di età superiore ai 16 anni, salvo autorizzazione del tribunale; al di sotto di tale età, anche se consentita dalla normativa del Paese per il quale il genitore ha la cittadinanza, non è possibile il riconoscimento senza l'autorizzazione del tribunale;
  • parentela in linea retta, in linea collaterale fino al 2° grado, vincolo di affinità in linea retta;
  • può dichiarare la nascita solo la madre biologica, pertanto non possono essere accolte richieste di riconoscimento da parte di due madri o due padri, anche se uniti civilmente (potrà dichiarare la sola madre biologica o il padre dichiarando che il bambino è nato da donna che non vuole essere nominata).

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Ultimo aggiornamento: 08/10/2024, 12:44

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