Il problema della trascrizione dell’atto di nascita di minore nato all’estero a seguito di “maternità surrogata”, pratica vietata nel nostro ordinamento, e le conseguenze giuridiche che discendono dalla violazione di tale divieto
madri surrogate
La maternità surrogata, è una forma di procreazione assistita in cui una donna (definita madre surrogata, gestante per altri) provvede alla gestazione per conto di una o più persone, che acquisiranno la responsabilità genitoriale nei confronti del nascituro.
In molti Paesi la donna che partorisce un bambino ne è considerata la madre a tutti gli effetti, e gli accordi prenatali sulla futura nascita sono considerati nulli (come, ad esempio, in Italia).
In Italia la surrogazione di maternità costituisce una pratica medica vietata, punita con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro (Legge 40/2004, art. 12, comma 6.) Il divieto è stato confermato nel 2017 dalla Corte costituzionale (Sentenza n. 272/2017), che ha inteso porre un limite netto alla genitorialità ad ogni costo, impedendo che questo desiderio possa essere soddisfatto utilizzando il corpo di un’altra donna quale strumento per un progetto che sarebbe irrealizzabile: si tratta di ipotesi che “offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane”.
Qualora si optasse di usufruire di questa pratica in Paesi esteri che lo permettono, si pongono alcuni problemi. Le norme italiane consentono il riconoscimento automatico dei genitori biologici e ammettono quindi la trascrizione dell’atto di nascita del neonato. Non sussistendo nell’ordinamento una norma che permetta il riconoscimento automatico del rapporto di genitorialità, si pone il problema del riconoscimento del legame familiare tra il/la figlio/a e il genitore non biologico (o genitore sociale);
In sostanza la questione riguarda la compatibilità o contrarietà all’ordine pubblico internazionale del provvedimento giurisdizionale straniero con il quale è stato riconosciuto il rapporto di filiazione con il genitore d’intenzione, e se l’adozione di minore in casi particolari possa essere lo strumento che consenta di instaurare il legame giuridico con tale genitore d’intenzione, anche secondo le disposizioni del nostro ordinamento.
Al riguardo si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.38162/2022, con la quale si <… conferma e chiarisce quanto già affermato, sempre dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, in una precedente decisione del 2019. L’atto di nascita o il provvedimento giurisdizionale formato all’estero, che accerti lo stato di figlio del nato da madre surrogata anche rispetto al committente privo di legame biologico con esso, è contrario all’ordine pubblico e non può perciò essere trascritto nei registri italiani dello stato civile. Il rapporto in atto tra il nato e il cd. genitore d’intenzione può essere nondimeno formalizzato attraverso il ricorso all’adozione in casi particolari, e dunque non in maniera automatica, ma soltanto ex post e a seguito di un concreto accertamento giudiziale della sua conformità al miglior interesse del minore> .
La decisione del 2022 rimane ferma sulla contrarietà all’ordine pubblico della maternità surrogata, escludendo qualsiasi apertura, ma riproponendo ancora l’adozione di minore in casi particolari quale soluzione per realizzare il rapporto tra il minore ed il genitore d’intenzione, nel rispetto del nostro ordinamento.
Sulla questione è intervenuta anche la Corte europea dei diritti dell’uomo, ha dichiarato irricevibili taluni ricorsi proposti avverso l’Italia relativi al rifiuto di trascrizione di atti di nascita formati all’estero con ricorso alla pratica della GPA, sia al rifiuto dell’indicazione della madre d’intenzione del minore nato in Italia a seguito del ricorso, all’estero, alla tecnica della procreazione medicalmente assistita.
In tali decisioni la Corte di Strasburgo, ribadendo gli orientamenti già enunciati in precedenti pronunce, pur confermando la necessità del riconoscimento del rapporto tra il minore e il genitore d’intenzione, ha ribadito che rientra nell’ambito della discrezionalità di ciascuno Stato la scelta dei mezzi con cui pervenire a tale risultato, trai quali si annovera il ricorso all’adozione del minore. In particolare la Corte europea ha rilevato che, con riferimento alla volontà di vedere riconosciuto un legame tra il bambino ed il genitore d’intenzione, l’Italia non viola gli obblighi discendenti dalla Convenzione dei diritti dell’uomo, in quanto l’ordinamento italiano riconosce la possibilità di far ricorso all’adozione in casi particolari.
presentare ricorso di adozione al tribunale
sentenza di adozione
Trascrizione atto di nascita da maternità surrogata
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