Ai cittadini appartenenti alla Comunità Europea
I cittadini dell’Unione Europea hanno diritto di soggiornare nel territorio italiano per un periodo non superiore a tre mesi, senza alcuna condizione e formalità, salvo il possesso di un documento di identità valido per l’espatrio rilasciato dal paese d’origine.
Per un periodo superiore a tre mesi possono soggiornare in Italia a condizione che dimostrino di poter provvedere al proprio sostentamento e a quello dei propri familiari, in quanto lavoratori autonomi o subordinati, o in possesso di risorse economiche sufficienti e titolari di una assicurazione sanitaria.
Il cittadino dell’Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi ed è tenuto ad iscriversi in Anagrafe presso i Comuni dove ha la dimora abituale quando:
Si intende per “Familiare” sia comunitario che non comunitario:
I legami di parentela si possono dimostrare presentando adeguata documentazione autentica rilasciata dallo Stato di appartenenza, adeguatamente legalizzata e tradotta in lingua italiana.
La vivenza a carico per i cittadini non italiani è tale per la legge del paese di provenienza; il familiare a carico, per essere considerato tale:
Rivolgersi all'Ufficio Anagrafe dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 17.30
In caso di iscrizione anagrafica con provenienza dall'estero o per ricomparsa (per l'iscrizione con provenienza da altro Comune italiano è sufficiente il possesso dei requisiti anagrafici), è sempre necessario presentare, alternativamente, la seguente documentazione.
Di seguito è riportata la documentazione necessaria per l'iscrizione delle varie categorie di cittadini, e le eventuali situazioni particolari.
Deve considerarsi lavoratore ogni persona che svolga attività reali ed effettive, ad esclusione di attività talmente ridotte da porsi come puramente marginali e accessorie (quali ad esempio lavoratori con voucher.
Il cittadino dell'Unione - già lavoratore dipendente o autonomo in Italia - conserva il diritto di soggiorno se:
Quale familiare del cittadino iscritto ad un corso di studi, sono da intendersi esclusivamente il congiure/unito civilmente e i figli (art.7, comma 4, della Direttiva 2004/38/CE)
Per quanto riguarda il riconoscimento di familiare a carico, o di familiare convivente o della sussistenza di gravi motivi di salute: documentazione comprovante la qualità di familiare convivente, ovvero la sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l’assistenza personale da parte del cittadino dell’Unione avente autonomo diritto di soggiorno. Può essere presentata anche una dichiarazione sostitutiva, nella quale deve comunque essere indicata la modalità e l'ente attraverso il quale eseguire eventuali controlli in merito alla veridicità della dichiarazione resa.
Quale familiare del cittadino iscritto ad un corso di studi, sono da intendersi esclusivamente il congiure/unito civilmente e i figli (art.7, comma 4, della Direttiva 2004/38/CE)
Per i familiari non comunitari, è necessario il possesso della Carta di soggiorno (art.10 d.Lgs. n.30/2007 che prevede tale documento appositamente per i familiari extracomunitari di cittadini comunitari) o la ricevuta della sua richiesta (circolare Min. Int. n.43/2007).
Per quanto riguarda il caso in cui ad immigrare è un cittadino comunitario sprovvisto di requisiti, familiare di un cittadino non comunitario già residente, per l’iscrizione del cittadino comunitario il cittadino extracomunitario dovrà dimostrare il possesso di risorse economiche sufficienti, corrispondenti al numero di familiari da iscrivere secondo i criteri già descritti. Per quanto riguarda la copertura sanitaria, se il cittadino non comunitario è lavoratore, dovrà essere verificato presso l’AUSL se il familiare comunitario ne ha diritto; in caso contrario servirà l’assicurazione sanitaria.
Anche tramite auto-dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 (calcolato sulla base del reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale), se si chiede il ricongiungimento di un solo Familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari).
Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore ai 14 anni è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell’importo annuo dell'assegno sociale.
Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
Il Comune può verificare l'esistenza, la legittimità, l'entità e la disponibilità delle risorse. Le risorse non devono necessariamente essere periodiche e possono essere in forma di capitale accumulato.
Possono essere dichiarati sia i propri redditi che la propria situazione economico-patrimoniale, e le dichiarazioni devono essere verificabili, ed in caso contrario la richiesta on potrà essere accolta.
Altrettanto non ricevibili saranno considerate dichiarazioni che contengano informazioni, oltre a non essere verificabili, troppo generiche.
Non sarà possibile computare come reddito utile la promessa generica di un terzo di intervenire a sostegno del richiedente in caso di bisogno, mentre sarà ammissibile la dichiarazione dell'interessato relativa alla sua posizione creditoria nascente da un contratto di vitalizio, o quella di essere beneficiario di alimenti, ai sensi dell'art.433 del codice civile, con indicazione delle somme pattuite o ricevute periodicamente.
Altre situazioni che è possibile dichiarare sono: il contratto di comodato, a termie o precario, la dichiarazione di ospitalità non contrattualizzata ma effettiva, purchè riferita ad un orizzonte temporale adeguato (almeno un anno) o almeno in atto da un certo tempo; o ancora la dichiarazione di un convivente che possegga i requisiti di reddito e dichiari di provvedere alle necessità del richiedente.
E' opportuno precisare che l'autosufficienza economica del richiedente non può essere un prodotto dell'autocertificazione del richiedente stesso o proveniente da un terzo, ma costituisce un fatto già esistente e che la dichiarazione si limita a riferire in quanto vero.
Il terzo, quindi, non si impegna mediante la propria dichiarazione ad alimentare il richiedente,
non potendo essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di un atto di notorietà di mera intenzione di impegnarsi a farlo.
(se redatta in lingua straniera deve essere tradotta e legalizzata) avente le seguenti caratteristiche:
In allegato alla presente pagina, vi è una dichiarazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per la validità della polizza sanitaria
I pensionati soddisfano la condizione di disporre di un'assicurazione malattia completa se hanno diritto all'assistenza sanitaria per conto dello Stato membro che paga la loro pensione.
La carta europea di assicurazione malattia offre tale copertura completa quando il cittadino UE interessato non trasferisce la residenza, ai sensi del regolamento (CEE) n.1408/71, nello Stato membro ospitante e intende ritornare nello Stato membro di residenza (ad esempio studio o trasferimento lavorativo in un altro Stato membro).
Il cittadino dell’Unione dispone (o ha diritto di ottenere dallo Stato di provenienza) di uno dei formulari comunitari che vengono rilasciati dagli Stati di provenienza per dimostrare che ha diritto all’assistenza sanitaria in natura in un altro Paese membro a carico del Paese di provenienza (ad esempio, perché è pensionato).
Si tratta dei seguenti formulari:
L'iscrizione anagrafica
E' necessario compilare la denuncia Tari (Tassa sui Rifiuti) nella sezione Ufficio Tributi