Il matrimonio comporta una serie di impegni burocratici da portare a termine con rigoroso tempismo. Uno di questi vede protagoniste le pubblicazioni di matrimonio.
ai futuri sposi e future parti dell'unione civile
Le pubblicazioni di matrimonio sono una prassi burocratica obbligatoria che precede la formalizzazione del matrimonio e rientrano fra i documenti indispensabili per poter celebrare le nozze. Fungono, di fatto, da avviso: tramite questo atto una coppia annuncia pubblicamente le proprie nozze.
Lo scopo della pubblicazione è quello di accertare che gli sposi siano in possesso di tutti i requisiti di legge necessari per procedere con le celebrazioni e permettere a coloro che sono a conoscenza di un eventuale motivo ostativo al matrimonio di opporsi allo stesso, evitando, così, che vengano celebrate delle nozze invalide giuridicamente.
Le pubblicazioni sono affisse all’Albo Online del Comune di residenza dei futuri sposi nel relativo sito istituzionale.
REQUISITI NECESSARI PER RICHIEDERE LE PUBBLICAZIONI
Possono fare richiesta delle pubblicazioni di matrimonio due persone:
Se la documentazione fosse incompleta, l’ufficiale di stato civile potrebbe rifiutare la pubblicazione.
Nel caso di Unione Civile le pubblicazioni non sono previste, in quanto gli unendi dovranno presentare solo la Richiesta di Costituzione Di Unione Civile
La pubblicazione di matrimonio deve essere richiesta all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove ha la residenza uno dei nubendi (futuri sposi).
I nubendi, al fine di evitare lunghe attese o spiacevoli rinvii, dovranno in precedenza, prendere appuntamento con l'Ufficiale dello Stato Civile in merito alla data in cui verranno richieste le pubblicazioni.
All'atto della domanda di pubblicazioni dovranno presentare i seguenti documenti:
modulo richiesta pubblicazione di matrimonio (da compilare per ogni nubendo)
Richiesta di pubblicazioni da farsi alla casa comunale, rilasciata dal Parroco o dal Ministro di culto. Tale documento non è necessario se verrà celebrato il matrimonio con rito civile (davanti al Sindaco).
Marca da bollo da € 16,00. (In caso di residenza dei nubendi in Comuni diversi, l'imposta di bollo, prevista anche per l'atto di pubblicazione da affiggersi nel Comune di residenza dell'altro nubendo, dovrà essere assolta sull'atto di pubblicazione da affiggersi nel Comune dove la pubblicazione è stata richiesta direttamente. In tal caso, dunque, i richiedenti dovranno versare Euro 32,00)
La presenza dei nubendi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità
La pubblicazione di matrimonio - richiesta costituzione unione civile
I documenti hanno una validità di 180 giorni per le unioni civili, i matrimoni civili e religiosi. Se il matrimonio o l'unione civile non vengono celebrati in questo arco di tempo, la pubblicazione e la richiesta di costituzione dell'unione civile si considerano decadute e sarà necessario ripetere la procedura.
Nubendo minorenne
Oltre ai documenti indicati è indispensabile l'autorizzazione a contrarre matrimonio, rilasciata dal Tribunale per i minorenni competente nel territorio.
Nubendo divorziato
E' necessario che il nubendo divorziato faccia conoscere all'Ufficiale dello Stato Civile il luogo e la data di celebrazione del precedente matrimonio, affinché venga acquisito d'ufficio l'estratto per copia integrale del relativo atto di matrimonio.
Nubendo vedovo
E' necessario che il nubendo vedovo faccia conoscere all'Ufficiale dello Stato Civile il luogo e la data di decesso del coniuge defunto, affinché venga acquisito d'ufficio l'estratto per copia integrale del relativo atto di morte.
Nubendi stranieri
Lo straniero, residente o domiciliato, che vuole contrarre matrimonio in Italia come disposto dall'articolo 116 del codice civile necessita di una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese (Consolato o Ambasciata straniero/a in Italia oppure Autorità del Paese di appartenenza) dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla-osta al matrimonio, ovvero di un certificato di capacità matrimoniale
NOTA: Salvo diversamente disposto, le firme sugli atti e documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare straniera in Italia devono essere legalizzate dalle Prefetture - UTG competenti; mentre le firme dei funzionari stranieri sul documento (N.O.) formato all'estero da produrre in Italia deve essere legalizzato presso il competente Consolato italiano.
Inoltre i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dall'autorità consolare italiana o da un traduttore ufficiale o da un interprete come prescritto dall'articolo 22 Decreto Presidente della Repubblica numero 396/2000
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.