Il codice civile prevede la possibilità per i coniugi separati di giungere a ripristinare i rapporti materiali e spirituali che caratterizzano la vita coniugale, mediante una dichiarazione personale e congiunta resa davanti all'ufficiale di stato civile,
Ai coniugi legalmente separati che esprimo la volontà di riconciliarsi
La competenza dell’ufficiale dello stato civile nel ricevere queste dichiarazioni è stata introdotta dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 63 co.1 let. g), mentre permane una competenza del notaio connessa all’esplicitazione di scelte patrimoniali specifiche.
Se i coniugi sono residenti all’estero potranno dichiarare la loro riconciliazione alle autorità diplomatiche o consolari italiane.
Presupposto per l’accoglimento di una dichiarazione di riconciliazione è che tra gli interessati esista una separazione personale conseguente ad un provvedimento di omologa di separazione consensuale, ad una sentenza di separazione giudiziale, ad un accordo di separazione dinanzi ad ufficiale dello stato civile oppure a convenzione di negoziazione assistita da avvocati.
Modalità
Nel caso in cui i coniugi, successivamente, raggiungano un nuovo accordo che li porti a far cessare lo stato di separazione, è possibile per loro rivolgersi, in alternativa:
Le dichiarazioni rese -all’estero verranno trascritte ed annotate nei registri in Italia, come stabilito dal Ministero dell’Interno.
I coniugi devono compilare e sottoscrivere il modulo con i propri dati personali e quelli relativi al matrimonio e alla separazione.
I coniugi verranno ricontattati dall’ufficio per fissare l’appuntamento per la redazione dell’atto di riconciliazione.
documento d'identità in corso di validità
modulo compilato con i propri dati personali e quelli relativi al matrimonio e alla separazione.
RICONCILIAZIONE
Non è prevista nessuna scadenza.
nulla