L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti , nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione , adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività.
Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.